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Come scegliere il corso di Primo Soccorso più adatto per la tua azienda

Tabella dei Contenuti

Ti aiutiamo a scegliere il corso di primo soccorso più adatto alle esigenze della tua azienda. 

 

Identifica le Esigenze della Tua Azienda

Prima di scegliere un corso, valuta i rischi specifici del tuo ambiente lavorativo. Le aziende possono essere classificate in base alla categoria di rischio: 

Categoria A: Aziende a rischio elevato, come quelle che operano nei settori della costruzione, della chimica o della metallurgia. 

Categoria B/C: Aziende a rischio medio o basso, come uffici, negozi e aziende di servizi. 

Comprendere la categoria di rischio ti aiuterà a determinare il livello di formazione necessario per i tuoi addetti al primo soccorso. 

 

Scegli il Corso Base o gli Aggiornamenti

 

Corso Base per Addetti al Primo Soccorso: 

Nuovi addetti al primo soccorso o dipendenti che non hanno mai seguito un corso di primo soccorso. 

Contenuti: Valutazione delle emergenze, tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP), utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE), gestione delle ferite, emorragie, fratture, ustioni e altre emergenze comuni. 

Durata: Varia in base alla categoria di rischio, generalmente tra le 12 e le 16 ore. 

 

Aggiornamenti Periodici: 

Addetti al primo soccorso che hanno già completato il corso base e necessitano di aggiornare le proprie competenze. 

Il corso prevede l’obbligo di aggiornamento ogni 3 anni 

Contenuti: Revisione delle tecniche di base, aggiornamenti su nuove procedure, esercitazioni pratiche e simulazioni. 

Durata: Generalmente tra le 4 e le 6 ore, a seconda delle normative specifiche. 

Conclusione 

La scelta del corso di primo soccorso più adatto dipende dalle specifiche esigenze della tua azienda, dalla categoria di rischio e dalla necessità di formazione di base o aggiornamento. Investire nella formazione adeguata per i tuoi addetti al primo soccorso è un passo fondamentale per creare un ambiente di lavoro sicuro e pronto a gestire emergenze sanitarie. 

Per ulteriori informazioni sui nostri corsi di primo soccorso, contattaci oggi stesso. Siamo qui per aiutarti a scegliere il programma formativo più adatto alle tue esigenze. 

 

Contattaci per i corsi 3F antincendio

Manutenzione Impianti Antincendio norma 11224 obblighi strutture ricettive

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Nel contesto della sicurezza antincendio, la manutenzione degli impianti è un’area spesso trascurata dalle aziende, che si trovano poi a fronteggiare sanzioni economicamente onerose per non aver adempiuto ai loro obblighi legali.

La norma UNI 11224 è stata aggiornata nel 2019 con effetto retroattivo anche sugli impianti esistenti perché riguarda i criteri di manutenzione e controllo degli impianti.

Questa norma non è particolarmente complessa, ma stabilisce requisiti precisi e dettagliati per la manutenzione che devono essere seguiti scrupolosamente e con delle periodicità ben precise.

Dettagli della norma UNI 11224 sulla manutenzione antincendio:

Figure Professionali:

La norma introduce il ruolo del tecnico manutentore, un professionista le cui competenze devono essere costantemente aggiornate attraverso formazione continua, offerta da enti, aziende o associazioni del settore.

Manutenzione Ordinaria:

È richiesto che la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio inclusa almeno due visite semestrali nell’arco di un anno. Durante queste visite, è essenziale che i sensori siano testati secondo percentuali che variano in base all’età dell’impianto, per assicurare che siano sempre funzionanti e efficienti.

  • Nei primi sei anni di funzionamento dell’impianto, si opera un controllo parziale sul 25% dell’impianto;
  • Dopo i primi sei anni e per i successivi sei, si opera un controllo periodico sul 50% dell’impianto. Quindi in un anno si verifica l’intero impianto.

Verifica Generale dopo 12 Anni:

Dopo dodici anni dall’installazione, o dalla data di emissione della norma se l’impianto è più vecchio, è obbligatorio effettuare una verifica completa del sistema; questa verifica deve includere test approfonditi su tutti gli elementi dell’impianto. La verifica generale del sistema sarà fatta scegliendo tra le seguenti opzioni:

  1. Revisione in fabbrica: i sensori vengono smontati e inviati al produttore per eseguire la revisione. Nel periodo della revisione i sensori dovranno essere sostituiti per non lasciare l’azienda scoperta dal sistema di rivelazione fumi;
  2. Sostituzione: vengono sostituiti con nuovi sensori avente compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti;
  3. Prova prativa: i rivelatori vengono provati in loco con delle prove pratiche che simulano un incendio.

Mantenere il sistema di sicurezza antincendio non solo è una questione di conformità normativa, ma è essenziale per garantire la sicurezza delle persone e la protezione delle proprietà aziendali.

Le imprese dovrebbero quindi considerare la manutenzione degli impianti antincendio una priorità strategica e preventiva, piuttosto che un mero adempimento burocratico.

3F Antincendio si occupa della manutenzione di impianti antincendio, programmando ed eseguendo gli interventi nei periodi prestabiliti azzerando così il rischio di rimanere scoperti.

articolo legge 11224 obbblighi strutture ricettive-2

Normative sistemi rivelazione incendio

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Sistemi di rivelazione incendio

Gli impianti automatici fissi di rivelazione fumi antincendio sono dei sistemi di prevenzione attiva con la funzione di rilevare un principio d’incendio e segnalarlo nel minor tempo possibile anche nel caso la segnalazione venga fatta manualmente.

Scopo principale dei sistemi fissi

Lo scopo principale dei sistemi fissi automatici quindi, è quello di salvaguardare la vita delle persone, proteggere i beni, attivare un tempestivo sfollamento delle persone in caso di pericolo incendio.

Le conformità di sicurezza ed i modi per cui un impianto è realizzato a regola d’arte, in accordo con il DECRETO MINISTERIALE N°37 del 2008 e modificato dal D.M del 19/05/2010, sono indicate le seguenti normative.

  • UNI EN 54 -> “sistemi di rilevazione e di spegnimento dello specifico dispositivo “ Sono normative di prodotto legate alla qualità ed il funzionamento dello specifico dispositivo. Esse sono norme che dispongono i criteri tecnico-funzionali (requisiti, metodi di prova, prestazioni) cui devono rispondere i prodotti deputati alla rivelazione. La UNI EN 54 parte dalla sezione EN54-1 fino alla sezione EN54-32.
  • UNI 9795:2021 -> “Progettazione, installazione ed esecuzione” dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione. La normativa UNI 9795 è stata aggiornata nel Dicembre del 2021. Rispetto alla versione precedente sono state apportate delle modifiche che, non solo mirano a tutelare maggiormente la salvaguardia delle persone, ma anche forniscono indicazioni univoche e più semplici per i progettisti che devono seguire le linee guida della norma.
  • UNI 11224:2019 -> ” Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi antincendio”. La normativa UNI 11224 è stata aggiornata nel 2021 con effetto retroattivo anche sugli impianti esistenti perché riguarda i criteri di manutenzione e controllo degli impianti.
    Questa norma è di riferimento per il D.lgs. 81/08 Testo unico sulla salute e Sicurezza sul lavoro coordinato con D.lgs. n°106/2019.
  • DM del 2015 (integrazione 2022) con Nuovo Codice di Prevenzione Incendi.
  • CEI 64/8 “Impianti elettrici utilizzatori di tensione nominale no superiore a 100Vca e 1500Vcc.
  • CEI 20.36 “prova di resistenza al fuoco” di cavi elettrici in condizioni s’incendio.

Istallazione, l’ampliamento o modifica, progettazione

L’istallazione, l’ampliamento o modifica, la progettazione e la manutenzione degli impianti di rivelazione incendio devono essere effettuati solo da operatori abilitati e dotati di specifiche requisiti tecnico-professionali

Normativa UNI EN54

La normativa UNI EN54, cosi come le altre normative, viene recapitata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione ) con sede a Bruxelles ed redatta in lingua inglese. Dopo gli enti normalizzatori appartenente agli stati membri dell’Unione Europea prendono in carico l’allineamento nel singolo paese. Per l’Italia sono UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Non perdere gli aggiornamenti sulle normative seguendo la pagina news 3F Antincendio.

Rivelatori ed estintori obbligatori secondo il Decreto Affitti Brevi

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Sei in possesso un appartamento destinato all’ospitalità turistica o agli affitti brevi? Dotarlo di moderne misure di sicurezza non è più un optional, è obbligatorio.

Infatti, il nuovo decreto affitti brevi, approvato a dicembre, stabilisce che ogni unità immobiliare sia a norma e dotata di determinati dispositivi di rilevazione e controllo.

Queste norme riguardano tutte le strutture o alloggi, anche se non è un’ attività imprenditoriale o se concedi un alloggio in locazione breve, cioè sotto i 30 giorni.

Distinzione tra locazioni brevi e locazioni turistiche

Con l’espressione “affitti brevi” normalmente si pensa agli affitti turistici, in realtà, la definizione legale comprende ogni contratto di affitto residenziale della durata massima di 30 giorni.

Si configura come una soluzione temporanea, al di fuori del contesto imprenditoriale, e concordata tra individui, pertanto, non è limitato solo alle vacanze.

Un esempio è il professionista che necessita di un alloggio in un’altra città per lavoro per un breve periodo, come 15 giorni.

Quindi è considerato distinto dalle locazioni turistiche vere e proprie come Bed and breakfast, affittacamere e altre strutture extra alberghiere.

Le case vacanza, ad esempio, sono un’attività ricettiva extra alberghiera che può essere esercitata sia in forma imprenditoriale che occasionale. I relativi contratti di locazione ai turisti non possono superare i tre mesi consecutivi.

I bed and breakfast sono un’altra tipologia ancora. Si tratta, infatti, di attività ricettive gestite da privati che per un determinato periodo di tempo mettono a disposizione del turista una parte della propria abitazione.

La disciplina dei B&B è regolata a livello regionale.

In ogni caso, il nuovo decreto approvato a dicembre si applica a tutte queste forme di locazione: affitti brevi, locazioni turistiche, bed and breakfast, strutture extralberghiere; distinguendo solo se l’attività è svolta in forma imprenditoriale oppure no.

I nuovi obblighi della legge affitti brevi

Il cosiddetto decreto “Anticipi”, convertito in legge a dicembre (n.191/2023), dedica un intero articolo (il 13-ter) alle locazioni turistico/ricettive e a quelle brevi.

Si tratta di una normativa voluta dal ministero del Turismo con diverse finalità, per esempio, si va dalla trasparenza del mercato all’analisi statistica, dal contrasto all’illegalità e all’evasione fiscale alla sicurezza delle persone.

Il Codice Identificativo Nazionale CIN

Tra le novità della normativa affitti brevi c’è l’introduzione del CIN, ovvero, Codice Identificativo Nazionale. È un codice assegnato a tutte le unità immobiliari date in locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi e alle strutture alberghiere ed extralberghiere.

I proprietari dovranno esporre il CIN all’esterno dello stabile e citarlo anche negli annunci pubblicitari, ovunque siano pubblicati, quindi anche sui portali telematici come Airbnb o Booking.

Nelle regioni che hanno già attivato un codice regionale l’adeguamento al nuovo CIN sarà automatico

Nelle regioni sprovviste di questo codice o che non lo adeguano entro i tempi stabiliti, servirà una procedura manuale. Il locatore dovrà farne richiesta per via telematica al ministero del Turismo che assegnerà il codice univoco. Nella richiesta andranno indicati i dati catastali dell’immobile.

Per l’entrata in vigore definitivo della legge occorre aspettare che entrino in funzione la Banca dati nazionale e il portale telematico per l’assegnazione del CIN. La legge stabilisce 60 giorni dal momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di entrambi i provvedimenti.

Novità affitti: la sicurezza antincendio

Nella richiesta, oltre ai dati catastali, il proprietario deve anche dichiarare che la casa è a norma per quanto riguarda i requisiti sulla sicurezza. Cioè, che nell’alloggio sono presenti dispositivi di controllo funzionanti.

Si tratta dei rilevatori di gas combustibili, contro le fughe di gas, e di monossido di carbonio. Inoltre, ogni immobile deve essere dotato di estintori portatili, collocati in posizioni «accessibili e visibili».

Requisiti tecnici richiesti

Questi dispositivi devono rispettare precisi requisiti tecnici.

I rilevatori, ad esempio, devono essere omologati e conformi agli standard di sicurezza per quanto riguarda sensibilità: secondo determinate soglie; specificità: gas metano, Gpl o monossido di carbonio, tipo di allarme.

Inoltre, devono essere installati in posizioni strategiche, rispettando i criteri stabiliti dalla norma UNI 11522 alla quale devono attenersi tutti gli installatori professionali.

Anche gli estintori portatili devono rispettare alcuni precisi requisiti come ad esempio classe d’incendio, accessibilità, capacità estinguente, collocazione.

Questo è un campo nel quale il “fai da te” può pregiudicare efficienza e funzionalità del sistema, rendendo inutile l’intervento ed esponendo il locatore al rischio di multe o, peggio, azioni legali.

Sanzioni salate

La normativa parla di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè di autocertificazione. Ma non sarebbe saggio considerarla una scappatoia, perché il decreto affitti brevi prevede sanzioni molto pesanti.

Si va dagli 800 agli 8mila euro, a seconda delle dimensioni dell’abitazione, per chi concede in affitto un immobile sprovvisto di CIN.

Se il CIN c’è ma non è stato esposto e non è presente nell’annuncio pubblicitario, la sanzione pecuniaria va dai 500 ai 5mila euro.

L’omessa dotazione dei dispositivi di rilevazione e controllo, nonché degli estintori portatili, è punita con una multa da 600 a 6mila euro per ciascuna violazione accertata.

Infine, chi omette di presentare la SCIA rischia una sanzione da 2mila a 10mila euro, sempre in relazione alle dimensioni dell’immobile.

Chi controlla:

A monitorare il rispetto del decreto sono Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Ma l’attività di controllo, verifica e applicazione delle multe spetta ai comuni, tramite la polizia locale, ai quali resterà la disponibilità del ricavato delle sanzioni.

Il decreto affitti brevi ha portato tantissime novità, anche fiscali, per chi affitta il proprio immobile.

Soluzioni 3F Antincendio

Per la tua tranquillità, consigliamo comunque di verificare le disposizioni nazionali e locali e di consultare 3F Antincendio per una consulenza sulla struttura.

Per la sicurezza dei tuoi ospiti, è importante scegliere prodotti conformi alle normative, realizzati secondo elevati standard qualitativi che ne garantiscono efficacia e durabilità nel tempo come quelli che proponiamo con i pacchetti di installazione tutto incluso.

Fonte: Gazzetta ufficiale

Installazione pulsanti manuali Antincendio

Scopri le nostre raccomandazioni sull’installazione pulsanti manuali antincendio.

I pulsanti manuali devono essere chiaramente identificabili ed il loro posizionamento ideale è quello posto a fianco delle principali vie di fuga.
Per la normativa italiana l’altezza di questi è compresa tra 1 e 1,6 metri, mentre per quella europea tra 1,2 e 1,6 metri.

I punti manuali dovranno essere preferibilmente posti in modo che siano particolarmente visibili seguendo le principali vie di evacuazione e dovranno essere tutti dello stesso tipo al fine di evitare fraintendimenti.

Sistema di rivelazione fumo ad aspirazione e campionamento

Cosa sono i sistemi rivelazione fumo ad aspirazione e campionamento?

Questi rilevatori sono, oltre quelli a sensibilità normale che utilizzano normali sensori puntiformi, anche quelli a sensibilità elevata e quelli dispongono di sensore al laser.


Tali apparati permettono la rivelazione grazie ad una tubazione forata ed ad una ventola di aspirazione.

Dati i differenti apparati esistenti (per esempio effetto tyndall, laser, ecc.) questi rivelatori speciali devono fare riferimento alla normativa specifica di prodotto EN 54-20 per la determinazione dei metodi di prova ed alle indicazioni date dal progettista.

Installazione rivelatore Antincendio lineare e fiamma

Come avviene la corretta installazione rivelatori lineari fiamma antincendio?

I rivelatori lineari sono sia quelli costituiti da due apparati (trasmettitore e ricevitore) che quelli costituiti da un unico apparato con riflettore posto sulla parete opposta.

Logicamente deve sempre esistere un collegamento visivo tra il trasmettitore od il ricevitore o tra l’apparato unico ed il riflettore.

Come per i rivelatori puntiformi anche questi sensori hanno delle distanze da rispettare quali i 15 metri massimo di copertura laterale ed un posizionamento consigliato per coperture piane compreso entro il 10% dell’altezza del locale da proteggere.

Avvertenze ulteriori devono essere prese per il posizionamento dei rivelatori con riflettore, i quali possono essere fortemente disturbati da superfici vetrate poste nelle immediate vicinanze o da sorgenti luminose naturali od artificiali che possono colpirli direttamente.

I rivelatori di fiamma rivelano uno dei principali fenomeni della combustione quali le radiazioni IR o UV emesse da una fiamma.

Per tale ragione vengono impiegati rivelatori che rilevino una delle due radiazioni o la combinazione di queste. 

Questi rivelatori hanno una risposta molto veloce e non devono necessariamente essere montati a soffitto.

In taluni ambienti una efficiente sorveglianza può essere realizzata installando il rivelatore con un angolo di inclinazione di 45 gradi rispetto al suo asse.

Installazione rivelatore antincendio puntiforme

Per definire il posizionamento dei rivelatori puntiformi di fumo bisogna tener conto dell’altezza del locale da sorvegliare e della forma della copertura, in funzione di questi parametri i rivelatori avranno un determinato raggio di copertura massimo. Per i rivelatori puntiforme di calore il raggio di copertura sarà invece fisso.

In locali ad altezza elevata la densità del fumo diminuisce in quanto quest’ ultimo si ripartisce in un volume d’aria più grande, con un ritardo di rivelazione ma un volume di sorveglianza più grande.

Bisogna inoltre sapere che in ambienti particolarmente alti, il rivelatore va installato ad una certa distanza dal soffitto per evitare che il fumo, raffreddandosi durante l’accensione, sia fermato da un eventuale cuscino di aria calda e quindi non raggiunga l’elemento sensibile.

In locali con soffitti inclinati con angolazione maggiore di 20° si consiglia il posizionamento di almeno una fila di rivelatori al disotto del colmo, mentre per la copertura a «shed» si deve installare almeno una fila di rivelatori dalla parte in cui la copertura ha pendenza minore ed a una distanza orizzontale di almeno 1 metro dal piano verticale passante per la linea di colmo.

La distanza tra i rivelatori e le pareti del locale sorvegliato non deve essere inferiore di 0,5 metri a meno che non siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili con larghezza minore di 1 metro.

Deve pure essere rispettata la distanza di 0,5 metri tra i rivelatori e la superficie laterale di travi, oppure di elementi sospesi come condotti di ventilazione se lo spazio compreso tra il soffitto e la parte superiore di tale elemento o struttura è minore di 15 cm.

Se nel soffitto ci sono aperture per la fuoriuscita d’aria i rivelatori vanno installati vicino alle stesse per usufruire dell’effetto delle correnti ascensionali.
La distanza raccomandata si attesta sul valore di 40 cm, nel rispetto comunque della superficie di sorveglianza e della massima distanza tra rivelatori.

Nei locali con travi od elementi sporgenti che ostacolano la propagazione del fumo condizionando l’installazione dei rivelatori, bisognerà pertanto valutare in maniera opportuna tale fenomeno e adottare adeguate misure di compensazione come previsto dalla Normativa UNI 9795 al paragrafo 5.4.2.9 prospetto 2 per i rivelatori di calore ed al 5.4.3.10 prospetto 6 per i rivelatore puntiforme di fumo. Gli ambienti con canalizzazioni appese vengono considerati piani nel caso in cui lo spazio compreso tra la parte superiore della struttura ed il soffitto sia inferiore ai 15 cm.

Particolare cura deve essere posta per l’installazione dei rivelatori in ambienti dotati di condizionamento, sia per il benessere delle persone che per il raffreddamento delle apparecchiature, in modo che questi non vengano disturbati dalle correnti d’aria.

Gli accorgimenti da adottare variano a seconda dei tre casi seguenti, ossia: Con correnti d’aria laterale porre una distanza minima di 1 metro.

Con correnti dal soffitto a mezzo di diffusori porsi in modo equidistante tra questi.

Con immissioni provenienti dal controsoffitto di tipo forato (vacuum) conviene, al fine di evitare un disturbo diretto, ricorrere alla chiusura di questi per una superficie di almeno 1 mq.

Nel caso in cui gli ambienti abbiano un sistema d’aspirazione bisogna porre i rivelatori nelle zone di turbolenza e non direttamente dinanzi alle prese d’aria. Nel caso in cui la ripresa venga effettuata in prossimità del pavimento sarà necessario porre all’interno un rivelatore da canale.

Riguardo le camere di analisi, normalmente installate all’interno delle condotte di ventilazione e climatizzazione, è opportuno conoscere la velocità dell’aria internamente alle condotte in quanto velocità troppo alte, sopra i 15/20 m/s, impediscono l’ingresso dell’aria all’interno dell’apparecchiatura. Per evitare poi i problemi legati alla turbolenza dell’aria si consiglia di porre tali apparecchiature, dopo una curva od un’immissione di condotta secondaria, ad una distanza da queste di almeno 5 volte il diametro equivalente della canalizzazione stessa o ad una distanza di 3 volte il diametro equivalente nel caso di posizionamento a monte.

Altri tipi di rivelatori sono quelli multicriterio che uniscono differenti tecnologie in un unico apparato. Questi si suddividono principalmente in:
Rivelatori ottici e calore; Rivelatori ottici, di calore e CO; Rivelatori ottici, di calore, CO e fiamma.
I sensori multicriterio devono avere copertura calcolata in funzione del criterio più restrittivo tra i fenomeni o prodotti rilevati, e vengono utilizzati per ridurre al minimo il numero degli allarmi impropri.

Scelta del Rivelatore Antincendio

La scelta del rivelatore antincendio da utilizzare dovrà essere effettuata in funzione del tipo di fuoco che presumibilmente ci si attende che si possa sviluppare.
I tipi di incendio si dividono infatti tra covanti ed aperti, i primi caratterizzati dall’assenza di fiamma e dalla non possibilità di autoalimentarsi, i secondi con presenza di fiamma ed autoalimentati dopo l’accensione.

Lo studio del tipo d’incendio, aperto o covante, in funzione del differente combustibile può rendere il fenomeno o il prodotto dell’incendio «misurabile» e garantire così la scelta del rivelatore d’incendio idoneo al caso.

L’azione esercitata dai fenomeni tipici dell’incendio sull’elemento sensibile di rivelazione diminuisce con l’incremento della distanza tra il focolaio ed il rivelatore, pertanto in ambienti di notevole altezza bisogna aspettarsi un certo ritardo dalla segnalazione di allarme.
L’entità di tale ritardo dipende dal tipo di rivelatore impiegato e dalle caratteristiche con le quali si sviluppa l’incendio.

Per i rivelatori di fumo a diffusione nel caso di fuoco aperto la spia termodinamica riesce agevolmente a trasportare in alto le particelle di fumo, al contrario di uno covante che dispone di carica termica molto debole, e pertanto nel secondo caso difficilmente si potrà attendere una rivelazione precoce se non quando questo si tramuti in incendio aperto.

I rivelatori lineari di fumo ad assorbimento agiscono anche essi in modo simile con una preferenza di incendi aperti con sviluppo di fumi scuri e privilegiano pertanto il posizionamento su altezze elevate dove si presuppone che il fumo inizi a disporsi su di un piano orizzontale.

Per i rivelatori termici le correnti di aria calda, attivate da un incendio con fiamma viva, subiscono un forte raffreddamento con l’aumento della distanza percorsa e con l’incremento del volume interessato.
Per tale motivo non è consigliato l’uso di questi ultimi in locali ampi e di notevole altezza.

La scelta del rivelatore dipende anche dalle condizioni ambientali che si prevedono nei locali da sorvegliare.

Tale criterio risponde essenzialmente all’esigenza di avere un sistema in cui sia accettabile il tasso degli allarmi intempestivi.

Progettazione impianti Antincendio 3F Antincendio

Da oltre 30 anni siamo i leader in progettazione Impianti Antincendio nelle Marche. Possiamo dire che per definire la qualità di un impianto è necessario esaminare le caratteristiche dei seguenti parametri:

  • Qualità delle apparecchiature;
  • Qualità della progettazione e della installazione.

Le norme europee EN 54 stabiliscono un riferimento preciso, anche in riferimento alla certificazione CPD (Construction Productions Directive), a cui il progettista non può rinunciare per stabilire la qualità delle apparecchiature da utilizzare.

Le norme UNI sono invece quelle che stabiliscono un riferimento nazionale per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendio.

L’insieme di tutte le apparecchiature deve assicurare le funzioni di rivelazione del pericolo, della sua valutazione e dell’attivazione delle segnalazioni e contromisure necessarie.

L’efficacia di un sistema di rivelazione dipende dalla precocità con cui viene diagnosticata la presenza di un pericolo reale, per cui è buona norma installare i rivelatori in modo da realizzare la sorveglianza totale dell’edificio (Figura A).

In alcuni casi si utilizza un concetto differente di sorveglianza quale quella parziale che si limita ad una zona precisa compartimentata (Figura B).

Un differente tipo di sorveglianza quale la selettiva che risulta diversa a seconda che sia diretta alla protezione di beni o alla salvaguardia della vita umana. Nel primo caso i rivelatori vanno installati nelle immediate vicinanze degli ambienti ove si trovano elevate concentrazioni di beni (Figura C).

Nel secondo caso vanno posizionati lungo le vie di fuga (Figura D)